Decreto Liquidità e Affitti Brevi: implicazioni per i Property Managers delle Locazioni Brevi

decreto liquidità e affitti brevi

Approfondimento in collaborazione con lo Studio ICFC, Commercialisti e Revisori, via Boccaccio 7, Milano.

In data 8 aprile 2020 è stato pubblicato il D.L. n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute, lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (di seguito il “Decreto”) per contrastare gli effetti nefasti del Covid-19 sull’economia Italiana.

Il Decreto liquidità naturalmente riguarda anche tutte le aziende che si occupano di affitti brevi. Vediamo quali sono le norme che potranno essere utilizzate dai property managers che si occupano di locazioni brevi.

Il Decreto – disposto a sostegno delle imprese in difficoltà con misure finalizzate alla ripresa economica dall’emergenza Covid 19 a tutt’oggi in corso – interviene su cinque principali ambiti e segnatamente:

  • misure di accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internalizzazione 
e agli investimenti;
  • misure per garantire la continuità delle aziende;
  • rafforzamento dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e degli obblighi di 
trasparenza in materia finanziaria;
  • misure fiscali e contabili;
  • disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali;
  • ulteriori disposizioni minoritarie.

Una sintesi delle principali disposizioni del Decreto viene di seguito riportata suddivisa nelle seguenti macro-aree:

  1. Misure a sostegno della liquidità;
  2. Misure di natura fiscale e contabile;
  3. Misure di natura societaria;
  4. Termini processuali e procedimentali.

A. MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ 


Nella presente sezione vengono esaminate le disposizioni concernenti le misure di accesso al credito, sostegno alla liquidità, all’esportazione, all’internalizzazione e agli investimenti.


Art. 1 Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese. Tali misure hanno un impatto alto per i property managers che si occupano di affitti brevi

SACE S.p.A. (Società controllata da Cassa Depositi e Prestiti) (“SACE”) potrà concedere, fino al 31 dicembre 2020, garanzie fino a 200 miliardi di Euro, destinando 30 miliardi di Euro alle PMI, inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, a condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia PMI.

La disposizione in esame introduce una serie di condizioni per il rilascio della garanzia da parte di SACE.

Le garanzie potranno, infatti, essere rilasciate:

  • per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni (oltre ad un eventuale preammortamento fino a 24 mesi);
  • per importi garantiti non eccedenti il 25% del fatturato registrato nel 2019 dall’impresa beneficiaria (risultante da bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale) o il doppio del costo del personale sostenuto dalla stessa nell’esercizio dell’anno 20191(risultante da bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio);
  • a imprese che al 31 dicembre 2019 (ante diffusione dell’epidemia Covid 19) non rientrassero tra le c.d. “imprese in difficoltà” e che alla data del 29 febbraio 2020 non risultassero presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario.

Al fine di trovare un punto di equilibrio tra l’importo massimo del finanziamento garantito e la percentuale di copertura dello stesso, il dettato normativo prevede tre soglie di garanzia, sulla base della dimensione dell’impresa:

  •  90% del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro;
  • 80% del finanziamento per imprese con più di 5.000 dipendenti in Italia o fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi di Euro;
  • 70% del finanziamento per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di Euro.

Queste le commissioni annuali per il rilascio delle garanzie dovute alle imprese:
 per i finanziamenti di PMI sono corrisposti in rapporto all’importo garantito.

  • 25 punti base il 1° anno;
  • 50 punti base il 2° e 3° anno;
  • 100 punti base il 4°,5° e 6° anno;
  • per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI sono corrisposti in rapporto all’importo garantito
  • 
50 punti base il 1° anno;
100 punti base il 2° e 3° anno;
  • 200 punti base il 4°, 5° e 6° anno.

1 ) Se l’impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31.12.2018, si deve fare riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come da documento attestato dal legale rappresentante della società.
 2 ) per la nozione di “imprese in difficoltà” si veda il Regolamento UE 651/2014 e la nozione di “crediti deteriorati” si veda la circolare n. 272 emessa da Banca d’Italia. Giova segnalare che il Fondo di Garanzia include le c.d. posizioni “unlikely to pay” (i.e. inadempienze probabili) e sconfinati e deteriorate (c.d. past due ovvero scadute e sconfinate oltre 90 gg) al 31.01.2020 (sono in ogni caso escluse le sofferenze).

Le commissioni dovranno essere limitate al recupero dei costi, mentre il costo dei finanziamenti coperti da garanzia dovrà essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto da soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come risultante da attestazione sottoscritta dal legale rappresentante dei suddetti soggetti eroganti.

La norma specifica, altresì, che le garanzie:


  • saranno concesse a copertura di nuovi finanziamenti conclusi successivamente all’entrata in vigore del Decreto per capitale, interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito;
  • saranno a prima richiesta, esplicite ed irrevocabili;
  • prevederanno il concorso tra garante e garantito per mancato rimborso del finanziamento.

Il finanziamento dovrà essere destinato a sostenere i costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia e ciò mediante attestazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria.

Con il rilascio della garanzia, l’impresa beneficiaria si impegna, unitamente ad ogni altra impresa con sede in Italia facente parte del medesimo gruppo, a:

  •  non approvare la distribuzione di dividendi o riacquisto di azioni proprie nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento;
  • gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
 Qualora la medesima impresa, o il medesimo gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla presente garanzia, gli importi si intenderanno cumulati.

Quanto alle modalità di accesso alle garanzie rilasciate da SACE, per le imprese di minori dimensioni (i.e. meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di Euro) è stata prevista una procedura semplificata che prevede i seguenti step:

  • richiesta da parte dell’impresa ad un soggetto finanziatore – che può operare anche 
con altri soggetti finanziatori – di un unico finanziamento garantito da SACE;
  • rilascio del parere positivo dei soggetti finanziatori che verrà trasmesso a SACE per l’istruttoria e per l’emissione di un codice unico per l’identificazione del finanziamento 
e della garanzia;
  • il rilascio del finanziamento assistito da garanzia da parte di SACE.
  • per le imprese che superano le soglie di cui sopra: 
il rilascio della garanzia e del relativo codice unico è subordinato anche alla decisione assunta con decreto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) (sentito anche il Ministero dello Sviluppo Economico) che sulla base dell’istruttoria di SACE può elevare le percentuali di copertura della garanzia alla soglia immediatamente superiore a quello previsto in considerazione del ruolo che l’impresa svolge rispetto a specifici aree/profili in Italia quali:
    (i) contributo allo sviluppo tecnologico;
    (ii) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
    (iii) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
    (iv) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
    (v) peso specifico nell’ambito di una filiera produttiva strategica.

Le attività svolte dai property managers degli affitti brevi rientrano pienamente tra quelle che hanno un alto impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro.

SACE disciplina le modalità, le procedure e la documentazione necessaria per poter processare le suddette richieste di finanziamento e il rilascio delle garanzie, nonché il processo di reporting in base al quale la stessa relaziona periodicamente il MEF sul rispetto da parte dei soggetti finanziati e finanziatori degli impegni e delle condizioni previste.

L’efficacia delle garanzie SACE è subordinata all’approvazione della Commissione Europea.

Art. 12 Fondo Solidarietà mutui prima casa, c.d. Fondo Gasparini

La norma chiarisce che nell’ambito della nozione lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo Solidarietà mutui “prima casa” c.d. Fondo Gasparini sono ricompresi:

  • i liberi professionisti titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020;
  • i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Sono, altresì, ricomprese le ditte individuali e gli artigiani a cui – come per ciascun lavoratore autonomo ovvero libero professionista – non è richiesta la presentazione dell’ISEE.

Infine, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, vengono estesi i benefici del Fondo Solidarietà anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.

Molti piccoli imprenditori e collaboratori del settore turistico e degli affitti brevi rientrano tra le partite Iva e i rapporti di collaborazione coordinata e possono pertanto beneficiare di questa normativa.

Art. 13 Fondo Centrale di Garanzia

Il Decreto regola nuove misure di intervento attraverso il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, a valere fino al 31 dicembre 2020, in deroga temporanea alla disciplina del Fondo di cui alla L. 662/1996.

Tale norma presumibilmente sarà adottata da molti property managers degli affitti brevi.

Si riporta una tabella riepilogativa dell’articolata disposizione legislativa.

Beneficiari PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti e professionisti Imprese con fatturato fino a 3,2 milioni e con dipendenti fino a n. 499 Imprese con dipendenti fino a n. 499
Garanzia Statale 100% 90% Stato +
10% Confidi 90%

(80% finché non viene concessa l’autorizzazione dell’UE)

Limiti Prestito non superiore a 25% del fatturato e comunque non superiore a Euro 25.000 Prestito non superiore al minore importo tra 25% del fatturato e Euro 800.000 Importo massimo garantito di Euro 5 Milioni:

1) doppio della spesa salariale;
2) 25% del fatturato;

3) Fabbisogno del capitale di esercizio.

Costi Accesso gratuito al Fondo di Garanzia

Tasso di interesse con CAP

Accesso gratuito al Fondo di Garanzia

Tasso di interesse massimo non specificato

Accesso gratuito al Fondo di Garanzia

Tasso di interesse massimo non specificato

Procedure Dichiarazione in autocertificazione ex art. 47 del DPR 445/2000 su danni da Covid 19

Nessuna valutazione da parte del Fondo di Garanzia Per le PMI e ditte individuali, la garanzia potrà essere concessa anche in pendenza del rilascio della documentazione antimafia; in questo caso, l’erogazione sarà fatta sotto condizione risolutiva.

Dichiarazione in autocertificazione ex art. 47 del DPR 445/2000 su danni da Covid 19

Nessuna valutazione da parte del Fondo di Garanzia

Nessuna valutazione da parte del Fondo di Garanzia
Rimborso Inizio di rimborso non prima di 2 anni e durata di 6 anni Non specificato 72 mesi

Come già anticipato, il Fondo di Garanzia include anche le c.d. posizioni “unlikely to pay” (i.e. inadempienze probabili) e sconfinati e deteriorate (c.d. past due ovvero scadute e sconfinate oltre 90 gg) al 31 gennaio 2020 (sono in ogni caso escluse le sofferenze).
 La garanzia sarà erogata anche a imprese non in bonis. Detta possibilità sarà limitata alle sole imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019:

  • siano state ammesse a procedure in continuità aziendale ex art. 186 bis L. Fall.;
  • abbiano concluso accordi di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182 bis L. Fall.;
  • abbiano presentato un piano attestato di cui all’art. 67 L. Fall., e a condizione che, alla data di entrata in vigore del Decreto:
  • le relative esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate;
ü non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione;
 la banca valuti probabile il rimborso integrale alla scadenza.

Il Fondo potrà intervenire in garanzia indiretta:

  • in favore di nuovi operatori del microcredito (iscritti nell’elenco di cui all’art. 111 TUB o che abbiano avviato l’attività nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda) che abbiano contratto finanziamenti, fino alla soglia massima dell’80% dell’importo erogato;
  • fino alla concorrenza dell’85% della dotazione disponibile, per portafogli di finanziamenti erogati a PMI e per portafogli di minibond.
  • sarà concessa inoltre l’estensione della durata delle garanzie del Fondo già rilasciate, in coerenza con la concessione della sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l’allungamento della scadenza dei finanziamenti, richieste dalle imprese in connessione con gli effetti indotti dalla diffusione del virus Covid-19 
Le disposizioni dettate dal precedente D.L. 18/2020 devono intendersi abrogate.

B. MISURE DI NATURA FISCALE E CONTABILE

Nella presente sezione vengono esaminate le principali disposizioni concernenti le misure di natura fiscale e contabile adottate con il Decreto.

Art. 18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

La norma mira a sostenere i soggetti per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del Covid 19 hanno inciso sulla liquidità.
I beneficiari della sospensione sono individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto.

Per imprese e professionisti aventi:

  • il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
  • ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a 
quello in corso e che abbiano subito una riduzione del fatturato e corrispettivi superiore 
al 33% nei mesi di marzo o aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi del 2019 sono sospesi i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • le trattenute per addizionali locali l’IVA e 
gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Per imprese e professionisti aventi ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro la sospensione è ugualmente ammessa laddove la riduzione del fatturato sia superiore al 50% nei mesi di marzo o aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi del 2019.

Per quanto riguarda imprese e professionisti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA si applica, per i mesi di aprile e maggio, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi a condizione che abbiano subito una riduzione dei ricavi e compensi superiore al 33% nei mesi di marzo o aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi del 2019.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 19 Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza, di commercio e di procacciamento di affari.

Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia con ricavi o compensi non superiori ad Euro 400.000 nel periodo di imposta precedente e che nel mese precedente a quello di entrata in vigore del Decreto non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, si prevede il non assoggettamento alle ritenute d’acconto per redditi di lavoro autonomo e assimilato di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 da parte del sostituto d’imposta, in relazione ai ricavi e ai compensi percepiti fino al 31 maggio 2020.

A tal fine, i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti alla ritenuta ai sensi della presenta disposizione e provvedano a versare l’ammontare dovuto delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto di imposta in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero in un massimo n. 5 rate di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Art. 20 Metodo previsionale acconti di giugno

Al fine di favorire la possibilità di utilizzo del metodo «previsionale» (in luogo del metodo «storico») nel calcolo degli acconti in scadenza a giugno 2020 per i soggetti che potrebbero realizzare una riduzione dell’imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP, viene prevista – solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 – la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto su base previsionale, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, entro il margine del 20 per cento.

Art. 21 Rimessione in termini per i versamenti

La norma prevede che i versamenti, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 e precedentemente prorogati al 20 marzo 2020 dal D.L. n. 18/2020, siano considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

Art. 22 Disposizioni relative ai termini di consegna e trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020

La norma prevede che – al fine di consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica – solo per l’anno 2020, è differito al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Se l’invio ha luogo entro il 30 aprile è esclusa l’applicazione di sanzioni.

Art. 23 Proroga dei certificati di cui all’art. 17-bis, comma 5 del D.Lgs 241/1997, (DURF) emessi nel mese di febbraio 2020

La disposizione proroga espressamente la validità dei certificati di regolarità fiscale (DURF) per le imprese appaltatrici, emessi dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, la proroga si riferisce ai certificati emessi nel mese di febbraio 2020 prorogandone la validità fino al 30 giugno 2020, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell’Agenzia.

Art 26 Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Al fine di ridurre/semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  •  per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare sia inferiore a Euro 250;
  • per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a Euro 250.

Viene quindi introdotta una modalità di versamento alternativa all’ordinaria: il versamento del primo trimestre, se di importo inferiore a Euro 250, viene spostato alla scadenza prevista per il secondo (20 luglio); inoltre, se cumulativamente il tributo dovuto per il primo e secondo rimane al di sotto tale soglia, tale versamento può ulteriormente essere differito alla scadenza del terzo trimestre (20 ottobre). Come confermato anche dalla Relazione Illustrativa al Decreto, per il terzo e quarto trimestre non sono previsti differimenti, quindi la relativa imposta di bollo dovuta deve essere corrisposta alle scadenze ordinarie, rispettivamente 20 ottobre e 20 gennaio.

Art. 28 Modifiche all’art. 32 quater del DL 124/2019 distribuzione degli utili a società semplici.

La disposizione con una parziale modifica dell’art. 32- quater del DL 124/2019 in materia di distribuzione degli utili a società semplici ha previsto:

  • l’inclusione nell’ambito di applicazione della disciplina degli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal TUIR;
  • la precisazione dell’applicazione della ritenuta e dell’imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci persone fisiche della medesima società;
  •  la disciplina del regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice;
  •  la disciplina di un regime transitorio per gli utili prodotti fino all’esercizio al 31.12.2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31.12.2022. A tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018. 
 30 Modifiche al credito di imposta per le spese di sanificazione. 
L’art. 64 del DL n. 18/2020 aveva introdotto un credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. 
La disposizione estende l’ambito di applicazione dell’agevolazione includendo anche le spese relative a: 
all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari); 
all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). 
Detergenti per le mani e i disinfettanti
. Resta ferma la misura del credito d’imposta, pari al 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di Euro 20.000 euro. Parimenti confermato è il limite massimo di spesa previsto per la misura, pari a Euro 50 milioni per l’anno 2020.

C. MISURE DI NATURA SOCIETARIA.

Art. 4 Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato

La norma mira ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e nell’offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche, intermediari finanziari nella situazione di emergenza Covid 19, favorendo la conclusione di nuovi contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli rispetto a quelle previste dall’ordinamento vigente.

Pertanto, nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del Decreto e sino alla cessazione dello stato di emergenza Covid 19, i contratti di cui sopra saranno regolati come segue:

  •  il consenso finalizzato alla conclusione del contratto potrà essere espresso mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo;
  •  il messaggio dovrà essere accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e riferito ad un contratto identificabile in modo certo;
  •  tutta la soprarichiamata documentazione dovrà essere conservata, insieme al contratto medesimo, con modalità tali da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità;
  •  il requisito della consegna di copia del contratto sarà soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole;
  • l’intermediario consegnerà copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza;
  •  il cliente potrà usufruire del medesimo strumento utilizzato per esprimere il consenso anche per esercitare il diritto di recesso.

Art. 5 Differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui 
al D.Lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14.

La norma ha disposto il rinvio al 1° settembre 2021, dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, prevista per il 15 agosto 2020, apportando alcune modifiche all’articolo 389 del citato decreto.
Il rinvio integrale dell’entrata in vigore del citato Codice è tesa a realizzare integralmente la finalità della certezza del diritto, in quanto in questo momento di crisi del sistema produttivo ed economico, potrebbe non essere garantita la piena applicazione della riforma della fallimento, la cui filosofia consiste nel salvataggio di quante possibili imprese e della loro continuità aziendale, adottando lo strumento liquidatorio come extrema ratio, a cui ricorrere in assenza di concrete alternative. 
Il differimento consentirà anche di allineare il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza alla emananda normativa di attuazione della Direttiva UE 1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese.
Rimangono invariate le disposizioni richiamate dal comma 2 dell’art. 389 del Codice soprarichiamato già entrate in vigore il 16 marzo 2019 aventi ad oggetto, tra l’altro, l’obbligo 
per l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire entro 30 giorni un assetto organizzativo, amministrativo e contabile ex art. 2086 c.c. (art. 375 e 377 del Codice) e l’ampliamento del numero delle società obbligate alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.

Art. 6 Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale.

Il dettato normativo prevede che dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino al 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non vengano applicate le seguenti disposizioni normative:

2446, comma 2 e 3 c.c. “Riduzione del capitale per perdite”;
  2447 c.c. “Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale”;
  2482 bis commi 4,5 e 6 c.c. “Riduzione del capitale per perdite”;
 2482 ter c.c. “Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale”  2484, comma 1 n. 4 “Cause di scioglimento”;
 2545- duodecies c.c. “Scioglimento”

La norma punta ad evitare che le perdite di capitale dovute all’emergenza Covid 19 e verificatesi negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020 mettano l’organo amministrativo nelle condizioni di immediata messa in liquidazione delle società con la perdita della prospettiva di continuità aziendale, anche per le imprese competitive, e con il rischio, per il medesimo organo, di esporsi alla responsabilità per una gestione non conservativa ai sensi e per gli effetti dell’art 2486 c.c.

Art. 7 Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio

La norma consente alle imprese – che prima dell’emergenza Covid 19 presentavano una regolare prospettiva di continuità aziendale – di redigere e di approvare i bilanci in corso al 31 dicembre 2020 operando la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423 bis, comma 1, n. 1) c.c.

La valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423 bis, comma 1, n. 1 c.c. può in ogni caso essere utilizzata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.
 La norma mira a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese, consentendo a quest’ultime di affrontare le difficoltà dell’emergenza epidemiologica con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all’insorgere dell’emergenza medesima.

La suddetta disposizione trova applicazione anche per i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Resta infine salva la previsione di cui all’art. 106 del D.L. 18/2020 che aveva disposto la proroga di sessanta giorni del termine per l’adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

Art. 8 Disposizioni temporanee in materia di finanziamento di società

La norma reca disposizioni in materia di finanziamenti alle società e prevede che ai finanziamenti effettuati dai soci a favore delle stesse, dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, non verranno applicati gli articoli 2467 “Finanziamenti dei soci” e 2497 quinquies c.c. e “Finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento”.

Il dettato normativo mira alla temporanea disattivazione dei meccanismi di posterogazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento, con il fine ultimo di consentire il massimo coinvolgimento dei soci e delle società controllanti nell’accrescimento dei flussi finanziari dell’impresa.

La deroga opera solo ai soli finanziamenti effettuati dalla data di entrata in vigore del Decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020.

D. TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

Nella presente sezione sono esaminate gli interventi del Governo sui tempi delle azioni civili, penali, amministrativi, nelle procedure concorsuali e sui giudizi ad esse correlate.

Procedimenti civili

Le udienze dei procedimenti civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate a data successiva all’11 maggio 2020, prorogando così di ulteriori 26 giorni l’analoga disposizione prevista dal Decreto Cura Italia. E’ altresì confermata la sospensione fino all’11 maggio dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale dei giudizi civili, ivi inclusi gli atti introduttivi del giudizio, dei procedimenti esecutivi e le impugnazioni.

La sospensione riguarda anche i procedimenti di mediazione, di negoziazione assistita nonché di tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Procedimenti amministrativi

Nell’ambito dei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo, il Decreto ha disposto la sospensione dal 16 aprile 2020 al 3 maggio 2020 – inclusi – i termini per la notificazione dei ricorsi, ad eccezione di quelli cautelari di cui all’art. 54, c. 3, CPA.

Resta fermo quanto disposto dall’art. 84, c. 5, del DL 18/2020, secondo cui tutte le controversie, dal 16 aprile 2020 fino al 30 giugno 2020, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, con facoltà delle parti di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

Infine, il comma 4 ha previsto la proroga del termine dal 15 aprile 2020 all’11 maggio 2020 anche a tutte le funzioni e attività della Corte dei Conti, così come elencate nell’art. 85, c. 2 del DL 18/2020, ad eccezione delle funzioni attinenti al controllo preventivo di legittimità sugli atti.

Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza

Il Decreto ha prorogato al 15 maggio 2020 i termini fissati dall’articolo 103, commi 1 e 5, del DL 18/2020.

Ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020, precisando che, per il periodo corrispondente, i termini di formazione della volontà della Pubblica Amministrazione sono prorogati o differiti.

Restano in vigore, inter alia, i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 103, del DL 18/2020, con la conseguenza che:

  • rimane ferma la validità fino al 15 giugno 2020 di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020;
  • la sospensione non si applica ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del DL 18/2020 (i.e., alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, previste dagli articoli 72, comma 2, e 75), dei Decreti Legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11), nonché ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di opere, servizi e forniture, indennità di disoccupazione, da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese.
  • 
disposizioni in materia di lavoro: il Decreto ha disposto l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario nonché cassa integrazione in deroga (tutti già previsti dagli artt. 19 e 22 dal DL 18/2020) anche ai lavoratori assunti nel periodo compreso tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020. Pertanto, i datori di lavoro che nel 2020 sospendano o riducano l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, potranno presentare, a seconda dei casi e alternativamente, domanda di concessione: 
del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario;
 di cassa integrazione in deroga così come prevista dal Decreto Cura Italia non limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 23 febbraio 2020, ma altresì per i 
lavoratori eventualmente assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020.
  • disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione. 
L’intervento normativo in esame è teso a salvaguardare quelle procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione aventi concrete possibilità di successo prima dello scoppio dell’emergenza Covid 19, che, in questa particolare fase, potrebbero, invece, risultare irrimediabilmente compromesse, con evidenti ricadute negative sulla conservazione delle strutture imprenditoriali rilevanti ai fini del ciclo produttivo ed economico.

La norma in esame in sintesi prevede:

  • la proroga di 6 mesi dei termini di adempimento previsti nei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021;
  • in relazione ai procedimenti di omologa di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, a fronte del deposito della relativa istanza, la concessione di un termine non superiore a 90 giorni e non prorogabile per il deposito di un nuovo piano e proposta di concordato ai sensi dell’art. 161 L. Fall., ovvero un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182 bis L. Fall. La previsione, tuttavia, non trova applicazione laddove si sia già tenuta l’adunanza dei creditori senza che sia stata raggiunta la maggioranza richiesta ai sensi di legge;
  • con riferimento alle procedure di omologa di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione, la facoltà di modificare unilateralmente i relativi termini di adempimento, estendendoli fino a 6 mesi, mediante il deposito di una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini, nonché della documentazione a sostegno della necessità della modifica;
  • la facoltà, per il debitore che ha ottenuto un termine ai sensi dell’art. 161 comma 6 (concordato in bianco), o 182 bis comma 7, L. Fall. (accordi di ristrutturazione), ove esso sia in scadenza e non ulteriormente prorogabile dal Tribunale, di chiedere, fornendo adeguata descrizione degli elementi riferibili alla emergenza epidemiologica, una ulteriore proroga sino a 90 giorni. La previsione trova applicazione anche nel caso in cui sia stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento.

Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza.

La norma mira a disporre la generale improcedibilità di tutti i ricorsi depositati tra il 9 marzo e 30 giugno 2020 volti alla dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza verso le diverse tipologie di imprenditori, così come previsti dalle procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria e ciò al fine sia allentare la pressione crescente del ceto creditorio e sia di sottrarre gli imprenditori dall’obbligo di presentare istanza di fallimento in proprio. 
Restano escluse dal campo di applicazione della norma:

  • le imprese interessate dal D.L. n. 347 del 23 dicembre 2003 (c.d. Legge Marzano);
  • nel caso in cui il ricorso sia presentato dal pubblico ministero e contenga la richiesta di 
emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi, di cui all’art. 15, c. 8, L. Fall.

La norma prevede infine l’inefficacia dell’improcedibilità ai fini del calcolo dei termini per la proposizione, sia dell’istanza verso l’impresa cancellata dal Registro delle Imprese, sia delle azioni revocatorie e ciò al fine di evitare che la sospensione di cui sopra operi arrecando 
irreversibili conseguenze nell’ambito delle istanze avverso le imprese cancellate dal Registro delle Imprese o con riguardo al requisito della par condicio creditorum.

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

La norma prevede la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito emessi prima dell’entrata in vigore del Decreto.

Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario. Ciò non impedisce ai beneficiari di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione; il titolo continua pertanto a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente. Tuttavia, in caso di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno. In tale contesto non verrà quindi inviato il preavviso di revoca per gli assegni privi di provvista nel periodo di sospensione; se l’avviso di revoca è già stato inviato, il termine di 60 giorni per l’esecuzione del pagamento tardivo è sospeso.

Tutti gli elementi necessari per determinare la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi, la mancanza di autorizzazione) nonché quelli da considerare per ulteriori azioni (es. protestabilità o meno), verranno quindi valutati al termine del periodo di sospensione.

Saranno inoltre sospese la trasmissione alle Camere di Commercio da parte dei pubblici ufficiali dei protesti e delle constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese anche le informative al Prefetto di cui all’art. 8 bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

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