CIN e Banca Dati, estintori e rilevatori: le importanti novità del settore Affitti Brevi introdotte dal Decreto Anticipi
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Con un annuncio del Ministero del Turismo sulla Gazzetta Ufficiale del 3 settembre, è stata stabilita la data di entrata in vigore delle innovazioni al settore degli affitti brevi previste dal cosiddetto “Decreto Anticipi” (Decreto Legge del 18 dicembre 2023 n.145): il 2 novembre 2024.
Per garantire una transizione più efficace e supportare le imprese nel passaggio alle nuove disposizioni, il Ministero del Turismo ha concesso due proroghe per gli affitti brevi senza il CIN, con un ultimo slittamento al 1° gennaio 2025. Questo spostamento permette una maggiore uniformità nell’adozione del nuovo sistema di regolamentazione e facilita l’integrazione con le normative europee.
Resta invece invariato il termine per l’obbligo di installare rilevatori ed estintori.
Il D.L 145/2023, contenente “misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha introdotto con l’articolo 13-ter, l’obbligo del Codice Identificativo Nazionale per gli affitti brevi, definiti come locazioni che non superano i 30 giorni.
In questo articolo, analizzeremo insieme questi aspetti innovativi.
Tra le altre novità del Decreto Anticipi vi sono anche l’introduzione della cedolare secca al 26% per chi gestisce più di un immobile e norme di sicurezza più stringenti per le case in locazione di breve durata.
La disciplina delle locazioni con finalità turistiche è in continua evoluzione e l’introduzione di CIN (Codice Identificativo Nazionale) e della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR) rappresenta un passo significativo verso una maggiore trasparenza e regolamentazione del settore.
Questi strumenti non solo facilitano il monitoraggio e la gestione delle strutture ricettive, ma offrono anche ai proprietari e agli operatori un quadro chiaro per operare in conformità con le normative, migliorando la qualità dei servizi offerti e contribuendo a una più equa distribuzione delle opportunità nel mercato turistico.
Obbligo del CIN Affitti Brevi
Il decreto stabilisce che le unità immobiliari adibite a locazioni per finalità turistiche, quelle destinate alle locazioni brevi secondo l’articolo 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, e le strutture turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere, identificate dalle normative regionali sul turismo, debbano essere dotate di un Codice Identificativo Nazionale (CIN).
Fino a prima del 2024 non esisteva un vero e proprio codice nazionale, ma diversi identificativi regionali.
Con il decreto anticipi si concretizza l’esigenza avvertita da più parti di una classificazione a livello italiano.
Il CIN, dunque, mira a contrastare le forme irregolari di ospitalità e a garantire la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato.
Il Codice viene assegnato a tutti gli affitti turistici: locazioni brevi, strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
L’introduzione del CIN ha diverse implicazioni, vediamo insieme quali sono le principali.
- Mira a fornire una maggiore tracciabilità e controllo sulle locazioni ad uso turistico, consentendo alle autorità competenti di monitorare e regolamentare più efficacemente questo settore.
- Offre più trasparenza per i proprietari, gli inquilini e le autorità fiscali riguardo agli affitti brevi e alle entrate derivanti da essi.
- Richiede ai proprietari di ottenere un codice univoco per ogni unità immobiliare soggetta alla normativa.
Tutto ciò può comportare procedure aggiuntive per i proprietari, ma allo stesso tempo fornisce un maggiore livello di sicurezza e affidabilità per gli affittuari e le autorità.
Come ottenere il CIN Affitti Brevi
Il Codice Identificativo Nazionale viene assegnato dopo aver attivato una procedura automatizzata dal Ministero del Turismo.
La richiesta deve avvenire da parte del locatore e deve contenere i dati catastali dell’immobile.
Tra i requisiti per ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) per gli immobili ad uso di affitto breve ci sono:
- installazione di dispositivi di rilevamento di gas combustibili e monossido di carbonio
- presenza di estintori conformi alla legge posizionati in luoghi facilmente accessibili e visibili.
Estintori e rilevatori: come adeguarsi alle nuove norme di sicurezza
Anche la sicurezza degli immobili destinati ad affitti brevi è stata oggetto del Decreto Anticipi, imponendo nuovi obblighi per gli affitti turistici di case ed immobili.
Tra le disposizioni che hanno suscitato maggior interesse, vi è l’articolo n. 13-ter comma 7, che stabilisce nuovi requisiti che devono essere rispettati dalle unità immobiliari destinate alla locazione turistica.
Gli immobili devono essere dotati degli impianti a norma prescritti dalla legislazione statale e regionale vigenti.
Inoltre, devono essere muniti di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio, assicurando così un ambiente sicuro per gli ospiti.
Un aspetto centrale di questa disposizione è l’obbligo di avere estintori portatili a norma di legge.
Gli stessi devono essere posizionati in modo accessibile e visibile, prioritariamente vicino agli accessi e alle aree di maggiore rischio. Trovate qui il nostro articolo dedicato a estintori e rilevatori e i consigli di CleanBnB.
Obbligo estintori affitti brevi: come adeguarsi alla normativa
La normativa richiede quindi un adeguato numero di estintori in base alle dimensioni dell’immobile: uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
È essenziale che gli estintori siano conformi alle specifiche tecniche stabilite dalla normativa e che siano sottoposti a manutenzione ordinaria e straordinaria come indicato dalla norma UNI 9994:2013.
I proprietari e i gestori devono garantire non solo che gli impianti siano a norma di legge, ma anche che siano adottate misure di sicurezza adeguate, tra cui l’installazione e il mantenimento degli estintori.
La conformità a tali disposizioni diventa essenziale anche per la reputazione e la competitività degli affitti brevi.
Non va infatti trascurato che gli ospiti oggi prestano sempre maggiore attenzione alla qualità degli alloggi in cui soggiornano e gli aspetti di sicurezza e privacy sono tra le “skills” che hanno contribuito maggiormente ad accrescere la popolarità degli affitti brevi.
BDSR: la fase sperimentale della Banca Dati delle Strutture Ricettive
Nel giugno 2024 è stata avviata una fase sperimentale della BDSR (Banca Dati Strutture Ricettive) che prevede un’apertura graduale del servizio alle Regioni e Province Autonome.
In questa fase del BDSR, il servizio potrebbe essere non attivo per la propria Regione o Provincia Autonoma.
Se il servizio è in funzione, ma non si riesce ad accedere, è possibile aprire una segnalazione; qualora invece non risultasse ancora attivo, bisognerà attendere che sul sito del Ministero del Turismo sia data notizia dell’attivazione.
Quindi occorrerà collegarsi nuovamente alla BDSR per richiedere il CIN.
In questa fase, sebbene sia possibile richiedere un CIN provvisorio, non è ancora obbligatorio ottenere ed esporre il CIN, né sono applicabili le sanzioni. Tuttavia, tutte le strutture sul territorio italiano sono tenute a completare questo adempimento entro gennaio 2025 (come da proroga del 30 settembre 2024).
Nelle more dell’attuazione, i titolari delle strutture ricettive e i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche o di immobili in locazione breve sono tenuti a rispettare le normative regionali attualmente vigenti e, pertanto, a continuare ad utilizzare il Codice regionale o provinciale, laddove previsto, nonché, nel caso di nuove strutture o di nuove attività di locazione, a richiedere l’assegnazione dello stesso all’ente territoriale di competenza.
Esposizione del CIN Affitti Brevi
Per quanto riguarda l’esposizione del CIN, dovrà essere visibile all’esterno dell’edificio in cui si trovano l’appartamento o la struttura destinati agli affitti turistici o brevi, rispettando le norme urbanistiche e paesaggistiche.
Il codice dovrà essere anche incluso in ogni annuncio pubblicato e comunicato.
Gli intermediari immobiliari e i gestori di portali online saranno tenuti a indicare il CIN nelle loro inserzioni.
L’obbligo di possedere ed esporre il CIN sarà generalizzato e non ci saranno eccezioni.
Quindi, coloro che sono soggetti all’obbligo di possedere ed esporre il codice regionale/provinciale, dovranno richiedere anche il CIN e saranno tenuti a esporre entrambi i codici.
Infatti, le disposizioni relative ai codici identificativi previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni rimangono, in ogni caso, valide.
CIN Affitti Brevi: reazioni e prospettive future
Le reazioni all’introduzione del CIN sono state diverse.
Alcuni hanno accolto la norma come un passo positivo verso una maggiore regolamentazione e trasparenza nel settore degli affitti brevi, mentre altri temono che possa comportare un aumento della burocrazia e per i proprietari.
CleanBnB monitorerà l’attivazione di tutte le nuove procedure che contribuiscono a sviluppare gli affitti brevi, tenendo sempre aggiornati i proprietari non solo per evitare sanzioni, ma anche per sfruttare al meglio le opportunità offerte dalle normative in continua evoluzione.
Questo permette ai proprietari di gestire i loro immobili in modo più efficiente e redditizio, garantendo al contempo la conformità alle leggi vigenti e l’ottimizzazione della redditività delle loro proprietà.